La nuova formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel d.Lgs. 81/2008 per il datore di lavoro e il preposto

Sino ad oggi, il datore di lavoro ha usufruito della possibilità di non frequentare i corsi di formazione obbligatori inerenti alla Sicurezza sul lavoro e soltanto qualora ricopra il ruolo di RSPP, cioè di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, è tenuto a seguire l’apposito corso abilitante.

Tale situazione ha costituito un grave nocumento alla cognizione delle sue personali responsabilità con le connesse gravi sanzioni dettagliatamente esplicitate nel Testo Unico D.Lgs. 81/2018.

 

 Al fine di iniziare un processo innovativo e dare un segnale forte, il Governo, vista la grave situazione dei ripetuti e continui infortuni mortali degli ultimi anni, ha utilizzato lo strumento del decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale per introdurre alcune modifiche immediate riguardanti la sicurezza sul lavoro.

 

Il Maxi Emendamento

In tale contesto Il Decreto Fisco- Lavoro n.146 del 21 ottobre 2021 riguardante misure fiscali e alcune norme di Sicurezza sul lavoro, è stato convertito in legge il 15 dicembre 2021, con un ulteriore maxi emendamento del stesso Governo ha introdotto una ulteriore e significativa modifica alle norme del D. Lgs.81/2008 attinenti la formazione e gli ulteriori adempimenti per il datore di lavoro, dirigenti e preposti.

La nuova legge 17 dicembre 2001, n.215, modificando l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, contempla ora l’obbligo, non più soltanto di dirigenti e preposti, bensì anche dello stesso datore di lavoro di ricevere un’adeguata e specifica formazione e sceglie una forma perentoria fissando la data del 31 Ottobre 2023 entro la quale la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dovrà adottare un Accordo che individui la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria del datore di lavoro in tema di Sicurezza sul lavoro.

 

La legge traccia, inoltre, le indicazioni di questo nuovo accordo, che deve: 

  • accorpare, rivedere e modificare gli attuali Accordi Stato Regioni in tema di formazione. Si prefigura nella sostanza di abolire gli attuali sei differenti Accordi sostituendoli con un solo Accordo che ne unifichi gli aspetti genera e ne definisca solo le singole specificità
  • specificare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria del datore di lavoro.

Si tratta di una questione fondamentale da decenni reclamata da tutti i soggetti più responsabili ed attenti al ruolo del datore di lavoro, con l’auspicio che non si traduca in un semplicistico adempimento formale per il possesso di un titolo di carta ma determini una vera e propria presa di coscienza delle proprie responsabilità datoriali.

 

La formazione del vertice aziendale punta a far comprendere a pieno l’importanza della salute e sicurezza come pilastro dell’attività imprenditoriale e manageriale; ciascun manager, con il proprio comportamento, deve mostrare la prova provata del valore che effettivamente viene attribuito in azienda alla SSL volto a determinare fortemente il grado di motivazione del personale ad agire in sicurezza.

  • Individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi, per cui viene di fatto riconosciuto che il sistema attuale delle verifiche finali non funziona e non garantisce una formazione appropriata.

Il sistema formativo che verrà delineato dovrà essere obbligatorio per tutti i partecipanti e per ogni tipo di corsi di formazione, garantendo un percorso di qualità ed efficacia.

Inoltre, è necessario affrontare la problematica della digitalizzazione e dei corsi in presenza con le relative verifiche e la previsione di obbligatorietà di piattaforme che permettano al docente di verificare la puntuale presenza del discente e testino la sua attenzione, adottando la verifica periodica con test personalizzati e l’accertamento dell’assenza di strumenti fisici e elettronici che possano falsare le prove di esame. 

  • Individuare le modalità di verifica nei corsi di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’individuazione di piattaforme, procedure e strumenti di controllo, atti a garantire la correttezza dell’esame e l’identità dell’esaminando. E viene introdotta la  novità che la verifica finale  viene prevista anche per i corsi di aggiornamento.

 

  • Individuare le modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Si tratta di un aspetto fondamentale in quanto si introduce il termine di verifica e di efficacia che deve essere attuata dopo la formazione all’interno dell’ambiente di lavoro e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

A breve si prefigura dunque, che oltre ai dirigenti e ai preposti anche i datori di lavoro saranno tenuti ad un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo i nuovi obblighi previsti nel TU per i titolari d’azienda riguardanti la partecipazione personale ai corsi formativi e agli aggiornamenti periodici in materia di salute e sicurezza e la nomina con atto formale per l’individuazione del preposto.

 

È opportuno rammentare che in caso di inadempienza del datore di lavoro ai propri obblighi formativi, gli ispettori potranno adottare le sanzioni previste all’art.55, co.5, Lett. c) D.lgs. 81/2008:

  • l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
  • la sospensione dell’attività imprenditoriale, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro: tra le gravi violazioni è infatti riportata anche l’ipotesi di mancata formazione ed addestramento. 

Un’attenzione particolare alla formazione dei preposti prevista dalla nuove norme che dovrà trovare applicazione nel nuovo Accordo per poter assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico.

Tra le indicazioni principali è previsto l’aggiornamento obbligatorio con cadenza biennale e non di cinque come prevede l’attuale accordo.

Un aspetto senza dubbio innovativo che dovrebbe far riflettere nel contesto dei differenti accordi dove in particolare è previsto un aggiornamento quinquennale.

 

Altra novità indicata dalla legge e non lasciata alla definizione dell’accordo specifica come le attività formative del preposto devono essere svolte interamente con modalità in presenza.

Ciò solleva sicuramente qualche riflessione, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti che, in tutti gli Accordi sono emessi, da tempo, tramite la formazione in modalità E-LEARNING e che quindi la presenza possa svolgersi in diretta streaming con piattaforme sincrone che verificano l’identità del discente e la loro attenzione.

 

È opportuno rammentare che se il datore di lavoro non adempirà ai propri obblighi formativi, gli ispettori potranno adottare le seguenti sanzioni art.55, co.5, Lett. c) D.lgs. 81/2008:

  • l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
  • la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro: tra le gravi violazioni è infatti riportata anche l’ipotesi di mancata formazione ed addestramento.

Significative e si potrebbe anche dire dirompenti, sono poi le norme che sono destinate ad operare un maggior coinvolgimento del preposto nell’opera di vigilanza.

Si tratta di norme che impongono al datore di lavoro e ai dirigenti un nuovo obbligo, quello d’individuare i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza; che impongono al preposto una volta così individuato a svolgere gli specifici compiti previsti dalla nuove norme, e che nel caso d’inosservanza delle disposizioni impartite o di rilevazione di condizioni di pericolo da parte del personale sotto la sua diretta vigilanza,  il preposto non può limitarsi ad avvertire i diretti superiori, ma deve intervenire, e, ove del caso, interrompere l’attività.

E ciò, tuttavia, restando immutato l’art. 18, comma 3-bis, TUSL, in forza del quale il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi sia dei lavoratori, sia dei preposti, e, in caso d’inadempimento, vengono esplicitamente chiamati a rispondere ove incorrano in un difetto di vigilanza.

 

 

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