RSPP: chi è

Sommario

 

Chi è l’RSPP?

È il professionista interno od esterno che - in un’azienda o in un ente pubblico - ha il compito di analizzare procedure e pratiche per verificare le situazioni di rischio per la salute dei lavoratori.

Si occupa, inoltre, di prevedere le misure per ridurre e fronteggiare tali rischi.

 

Chi è il RSPP in Azienda

In sostanza il RSPP in azienda è il massimo esperto delle problematiche relative alla sicurezza. Come vedremo, è una risorsa che collabora direttamente con il datore di lavoro e risponde ad esso.

 

Cosa fa il RSPP in azienda

RSPP è l’acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Di fatto, la funzione del rspp è quella di coordinare il Servizio di Prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo D.Lgs 81/08 .

 

Compiti RSPP e Servizio di Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

L’articolo 33 del Decreto Legislativo D. Lgs 81/08 indica che il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dall’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

- a proporre i programmi di  informazione e formazione dei lavoratori

- a partecipare  alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (almeno a frequenza annuale) obbligatoria per tutte le aziende o le unità produttive con più di 15 lavoratori

- a fornire  ai lavoratori le informazioni sui rischi e le procedure di sicurezza dell’azienda, come previsto all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo.

Di fatto, sono questi stessi, i compiti del RSPP.

 

RSPP cosa fa

Il RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, lo coordina e sovrintende a queste competenze.

Le mansioni e i compiti del RSPP, perciò, si deducono direttamente dall’elenco delle competenze del RSPP elencate nel paragrafo precedente.

Perciò quali sono i Compiti del RSPP, cosa fa RSPP in pratica?

Come abbiamo anticipato, al comma 3 dell’articolo 33 si precisa che il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Ciò significa che il Servizio, il suo Responsabile e gli Addetti (ASPP) sono organi e consulenti al servizio del datore di lavoro.

A dispetto di quanto sembri suggerire il nome, quindi, il RSPP non ha responsabilità diretta sull’esecuzione delle procedure relative alla sicurezza.

Tali obblighi rimangono in capo al datore di lavoro che può – però – decidere di delegarli ad altri.

La funzione dell’RSPP rimane, tuttavia, una funzione delicata, anche perché la medesima persona che ha il ruolo di RSPP potrebbe essere delegata dal datore di lavoro ad esercitare le funzioni pratiche di controllo e sorveglianza.

 

RSPP da chi viene nominato

Il RSPP viene nominato direttamente dal datore di lavoro. Questo compito non può essere delegato ad altri, nemmeno quando le funzioni di garanzia della sicurezza vengano delegate a terzi.

Gli obblighi di garanzia sulla sicurezza, infatti, rimangono in capo al datore di lavoro, che per l’esecuzione può –- come già anticipato - delegare altre persone e, tra queste, lo stesso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere interno all’azienda oppure esterno.

Allo stesso modo, il RSPP può essere esterno all’azienda.

Anche quando venga individuato un professionista esterno per assumere questa funzione, però, egli deve essere in possesso di tutti i requisiti (titolo di studio e superamento di corsi abilitanti) indicati per gli RSPP interni.

 

SPP e RSPP per chi è obbligatorio disporlo internamente

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, o di una singola unità produttiva, così come la nomina di un RSPP interno all’azienda è comunque obbligatoria in un certo numero di casi:

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto

- nelle centrali termoelettriche

- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni

- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori

- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Tutti questi casi fanno riferimento ad attività o numero di addetti che incrementano i fattori di rischio.

 

 

RSPP e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Rimane in capo al datore di lavoro anche l’obbligo (non delegabile) di predisporre personalmente il DVR, il documento di Valutazione dei Rischi.

Il Documento di Valutazione dei rischi è un documento importantissimo che studia e analizza i rischi, le misure per contenerli e le procedure da attuare in situazioni di emergenza.

In caso di problemi relativi alla sicurezza o gravi incidenti, la bontà e l’esaustività di questo documento possono fare la differenza in termini di responsabilità personali e modalità di risarcimento del danno.

Secondo quanto previsto dalla legge, il datore di lavoro predisporrà il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi previsti, anche con il medico competente, e previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

 

Il datore di lavoro può esercitare direttamente il ruolo di RSPP?

In determinati casi, il datore d lavoro può esercitare direttamente il ruolo di RSPP.

Ciò avviene dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso di aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, aziende della pesca fino a 20 lavoratori e altre aziende fino a 200 lavoratori, fatta eccezione per una serie di aziende menzionate esplicitamente nel Dlgs 81/08.

In tutti i casi per cui il RSPP deve essere individuato obbligatoriamente all’interno dell’azienda, il datore di lavoro non può esercitare direttamente la funzione di RSPP.

 

Formazione per il datore di lavoro che esercita direttamente la funzione di RSPP

Vai al corso RSPP completo oppure guarda tutti i corsi RSPP

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 e modifiche del 7 luglio 2016.

Egli è tenuto, inoltre alla frequenza e superamento di specifici corsi di aggiornamento.

L’aggiornamento è obbligatorio anche per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

Come si diventa RSPP

Per diventare RSPP serve una formazione specifica e un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore.

 

Esenzione dal titolo di studio minimo per diventare RSPP

C’è un’eccezione a questo requisito: chi possa dimostrare di aver già svolto le funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 può frequentare i corsi abilitanti (Moduli A B e C) e continuare il proprio percorso professionale anche in assenza di un titolo non inferiore al diploma di scuola superiore.

 

Rspp scuola

Non esiste una scuola per diventare RSPP, ma per acquisire l’abilitazione necessaria, oltre al diploma di scuola superiore,  serve il superamento di corsi di formazione abilitanti.

L’accordo Stato-Regioni del luglio 2016 ha precisato e fissato i dettagli di questi corsi di formazione obbligatoria

 

Rspp formazione obbligatoria

L’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 fissa i termini dei corsi di formazione previsti dal Decreto legislativo 81/08.

Si tratta di tre diversi moduli formativi: Modulo A, Modulo B e Modulo C. Tali corsi possono essere seguiti anche in E-LEARNING.

Gli attestati vengono rilasciati a seguito del superamento delle prove che debbono verificare il conseguimento del livello di apprendimento.

I responsabili del servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) sono tenuti alla frequenza di tutti e tre i moduli, mentre gli addetti al servizio di Prevenzione e protezione debbono frequentare e superare soltanto i moduli A e B.

 

Esenzione alla frequenza e al superamento dei moduli A e B

Sono esentati dalla frequenza dei corsi abilitanti (Modulo A e Modulo B) i laureati in un corso di laurea che copra gli argomenti trattati nei corsi abilitanti. Le Lauree che consentono questa esenzione sono quelle magistrali e/o specialistiche in ingegneria e quella in Scienze dell’Architettura. L’elenco completo è presentato nell’Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

 

 

RSPP  CORSO MODULO A

 

ll Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

La durata complessiva minima è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

II Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi.

 

 

RSPP CORSO MODULO B

 

ll Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.

L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Questo Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro, per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di moduli di specializzazione come qui indicato:

  • Agricoltura – Pesca (12 ore)
  • Cave – Costruzioni (16 ore)
  • Sanità residenziale (12 ore)
  • Chimico – Petrolchimico (16 ore)

Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.

Le durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali

ll Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio.

Viene rivolta l’attenzione alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria (quando prevista).

 

 

RSPP  CORSO MODULO C

ll Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

La durata complessiva e di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali

ll modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilita relazionali e gestionali per:

- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo

- gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza

- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema

 

RSPP e ASPP: corsi di aggiornamento 

Secondo quanto stabilito dell'accordo Stato/Regione del 7 luglio 2016, i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare dei corsi di aggiornamento periodico (ogni cinque anni).

L’accordo prevede che le ore minime complessive i ogni corso di aggiornamento siano fissate in base al ruolo svolto.

La durata minima di ciascun percorso di aggiornamento è così definita:

• ASPP: 20 ore nel quinquennio;

• RSPP: 40 ore nel quinquennio.

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio, ma non è esplicitamente vietato di seguire un unico corso che copra, in un’unica occasione, tutte le esigenze di aggiornamento..

RSPP e ASPP: Aggiornamento attraverso partecipazione a Convegni e seminari

L’obbligo dell’aggiornamento per i RSPP  e ASPP può essere adempiuto anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione i contenuti siano pertinenti e coerenti con quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni.

In ogni caso, e il numero di ore “abbuonato” non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

  • ASPP: 10 ore
  • RSPP: 20 ore

RSPP nella pubblica amministrazione

Come qualsiasi altra azienda anche la Pubblica Amministrazione deve sottostare alla normativa in materia di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di Lavoro.  

Compiti RSPP  nella pubblica amministrazione

I compiti dell’RSPP nella P.A., perciò, non sono sostanzialmente diversi da quelli  previsti per le aziende private. Le questioni maggiori sorgono, invece, riguardo all’individuazione del datore di lavoro, che può essere individuato in una molteplicità di soggetti, con un importante criterio distintivo nell’autonomia decisionale ed economica del soggetto che al quale si attribuisce la funzione di “datore di lavoro”.  

RSPP nella P.A. e datore di lavoro 

È quindi indispensabile, in primo luogo, identificare la figura del “Datore di Lavoro” come definito nell’art 2 comma b) del D. Lgs 81/08 “[…] Nelle Pubbliche Amministrazioni […] per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, […] dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.

Esempi di datori di lavoro nella P.A

Si possono quindi individuare le figure dei datori di Lavoro per esempio:
  • I Sindaci all’interno delle amministrazioni municipali
  • I Presidi nelle scuole
  • I Rettori nelle università
  • I Funzionari dirigenti nelle amministrazioni locali
È importante sottolineare -comunque- che la figura dirigenziale preposta alle funzioni demandate al Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08, deve avere effettivi poteri di spesa e decisionali per poter svolgere tutti i compiti propri di questo ruolo come definiti nell’art 18 del D. Lgs 81/08.

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